sicurezza sul lavoro

CORSO ANTINCENDIO

CORSO ANTINCENDIO

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO PER IL TESTO UNICO SICUREZZA D.LGS 81/08

Corso di formazione per l'addetto antincendio , figura obbligatoria prevista dal d.lgs 81/08 testo unico sicurezza.La normativa antincendio prevede la formazione di uno o più addetti a seconda della tipologia di attività e delle dimensioni dell'azienda.Gli attestati rilasciati al termine del corso antincendio sono riconosciuti da parte degli orgnai di controllo in caso di visita ispettiva.

Vi invitiamo a richiedere un preventivo gratuito o maggiori informazioni sul corso addetto antincendio chiamando i nostri uffici allo 06/9968439 o compilando il form che trovate qui sotto.

Il corso di formazione è erogato ai sensi del D.M. 10/3/98 e rispecchia i contenuti minimi per legge.

Per saperne di più accedi all'area dedicata al corso antincendio e scopri il programma del corso e la scarica tutta la normativa antincendio.

Gli uffici rimangono a vostra disposizione per ulteriori informazioni allo 06/9968439 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, oppure compilate il form sottostante, un nostro operatore vi risponderà nel più breve tempo possibile.

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Per informazioni:

Cds Service srl
Sede: Via Santo Stefano, 6/b - 00061 - Anguillara Sabazia (Roma)
Telefono: 06.99.68.439
Fax: 06.99.68.849
Email: info@cdsservice.it
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00; e dalle 14.00 alle 17.00

Tutte le domande frequenti sul corso antincendio e classificazione del rischio.

Come faccio a capire se la mia azienda è a rischio antincendio basso o medio ?

Il datore di lavoro nell'ambito della propria azienda per essere in regola con il d.lgs 81/08 dovrà provvedere alla valutazione dei rischi.La nostra società vi dirà se la vostra azienda è di catergoria a rischio basso o medio.

Come vengono classificate le aziende a rischio basso medio o elevato ?

Classificazione aziende rischio incendio

iL DM 10.03.1998 parla dei criteri generali di sicurezza antincendio e della gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni
parte di esso: tale livello di rischio può essere basso, medio o elevato.
Luoghi di lavoro e aziende a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di
infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luoghi di lavoro e aziende a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o
condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959,
con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente
infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale
sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di
incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
» aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
» aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni
esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
» aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
» aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
» edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere
presente che:
» molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato
può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo
attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
» una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono
protette contro l'incendio;
» nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo
automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di
sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le
limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per gli anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi
ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi. 

Per avere maggiori informazioni sul corso antincendio e sulla classificazione del rischio della vostra azienda vi invitiamo a contattare lo 06/9968439 o a compilare il form che trovate qui in alto.

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