CONSULENZA AZIENDALE SICUREZZA - PRIVACY - HACCP - CORSI E DOCUMENTI OBBLIGATORI D.LGS 81/08

TEL 06/9968439 cds service s.r.l. consulenza e formazione per la sicurezza.Documento valutazione rischi e corsi obbligatori per il testo unico sicurezza d.lgs 81/08

domenica 18 aprile 2010



ANFOS

Anfos : Associazione nazionale dei formatori per la sicurezza sul lavoro..

L 'anfos , è un'associazione nazionale dei formatori per la sicurezza sul lavoro, il suo scopo è di divulgare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso convegni, eventi, corsi di formazione, newsletters, e tutto ciò che possa aiutare a diffondere l'importanza della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'anfos infatti offre una serie di servizi online per i datori di lavoro e per i formatori:
Per i formatori :
I servizi anfos per i formatori sono tra i più svariati, tra la validazione dei corsi tramite ente bilaterale, l'affiliazione con il marchio anfos, l'inserimento del centro nel network, possibilità di collaborazione per docenze esterne, possibilità di colaborazione per la formazione in e-learning e molto altro.
Per i datori di lavoro :
L'anfos per i datori di lavoro offre consulenza tecnica in tutta italia, ad esempio per l'incarico di RSPP, per la valutazione dei rischi, per la sorveglianza sanitaria.
Inoltre anfos offre l'opportunità di frequentare i corsi di formazione in modalità online.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI CORSI  O SUGLI EVENTI ANFOS VISITA IL SITO WEB UFFICIALE ANFOS.IT

Etichette:

lunedì 29 marzo 2010



Ispel e Valutazione rischio stress lavoro-correlato

Pubblicata sul sito dell'anfos, associazione nazionale formatori sicurezza sul lavoro un comunicato stampa ispesl relativo alla valutazione del rischio stress da lavoro correlato . Nel reparto news sicurezza sul lavoro Anfos  troverete giornalmente notizie interessanti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro che già ha effettuato una valutazione dei rischi aziendali dovrà provvedere all'aggiornamento di quest'ultimo inserendo anche il rischio da stress lavoro correlato entro il 10 di agosto 2010.
Qualora il datore di lavoro non aggiornasse il documento per la valutazione dei rischi sarà esposto a sanzioni penali, in quanto una valutazione dei rischi mal eseguita o non aggiornata equivale ad una mancata valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro grazie ad Anfos avrà consulenti tecnici esperti su tutto il territorio nazionale i quali lo aiuteranno a predisporre tutta la documentazione obbligatoria per mettere in regola l'azienda e alla formazione e informazione dei lavoratori, cosi come previsto dal decreto legislativo 81 08 e successive modifiche 106/09.
Vuoi ricevere assistenza da un consulente esperto per la Valutazone del rischio da Stress Lavoro Correlato ? Compila il form qui sottto o chiama il numero verde 800.589.256

Etichette:

giovedì 25 febbraio 2010



PROCESSO THYSSENKRUPP: intervento del Governo

Il Ministro del Lavoro Sacconi ha chiesto un cambiamento di politica da parte dei vertici della Thyssenkrupp, che, nello svolgimento del processo a seguito dell’incidente avvenuto nel 2007 all’interno dello stabilimento di Torino in cui morirono sette operai, ha chiesto ai sindacati di rinunciare all’azione legale in cambio dell’avvio della cassa integrazione in deroga per 30 lavoratori.
Sacconi nella lettera scrive:”ho appreso con grande stupore della rottura delle trattative tra codesta Società e le organizzazioni sindacali di categoria”.

Infatti solitamente nelle vicende similari si era sempre raggiunto un accordo di compromesso,laddove la richiesta della difesa della società apre uno scontro acceso tra le parti in causa.

I vertici societari si sono incontrati per intavolare delle trattative con le organizzazioni sindacali e la Regione Piemonte volte a convertire la Cassa Integrazione straordinaria di due anni in scadenza per i lavoratori del gruppo societario con la Cassa Integrazione in deroga.

L’incontro però non ha prodotto risultati positivi.

Nella missiva ha così continuato il ministro Sacconi:”ritengo, quindi, assolutamente indispensabile che codesta Società, a dimostrazione di spirito costruttivo e concreto buonsenso decida di ritornare sui propri passi e dichiari di voler chiedere la Cig in deroga, senza particolari vincoli che continuerebbero ad essere considerati irricevibili dalla controparte”.

In definitiva il governo è intervenuto sulla vicenda per cercare di evitare ulteriori polemiche sulla gestione dei lavoratori e consentire agli stessi grazie all’utilizzo degli ammortizzatori sociali di continuare ad essere legati alla società.

A tal proposito deve essere ricordato l’intervento di consenso alla missiva di Sacconi da parte del Segretario Generale Gcil Guglielmo Epifani, che ha ribadito la necessità di seguire la via del buonsenso da parte dei vertici ThyssenKrupp:”Ancora una volta la ThyssenKrupp non ha una posizione che si dovrebbe avere”.

venerdì 19 febbraio 2010



Ebinfos

Ebinfos, ente bilaterale nazionale per la formazione della sicurezza.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'E.BI.N.FO.S. attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali in materia di formazione professionale in un quadro di politica attiva del lavoro, promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, è strumento ampio di promozione del lavoro nei diversi settori lavorativi in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio; raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale; promuove studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nei vari settori lavorativi, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale dei lavoratori.
per informazioni info@ebinfos.it
sito web: http://www.ebinfos.it/

Etichette:

martedì 22 settembre 2009



La nostra consulenza

Cosa offriamo nella nostra consulenza per l'adeguamento alla normativa in merito alla sicureza nei luoghi di lavoro?
  • Assunzione incarico RSPP ;
  • Corsi di formazione sicurezza sul lavoro ;
  • Redazione e aggiornamento del Documento valutazione rischi ;
  • Nomina del medico competente , visite mediche dei lavoratori e rilascio idoneità santaria ;
  • Verfica degli impianti di messa a terra ;

Inostri consulenti sono esperti nell'adegumento aziendale al d.lgs 81/08 testo unico per la sicurezza sul lavoro.Docenti esperti per l'erogazione dei corsi di formazione in collaborazione con organismo paritetico.

Per richiedere un preventivo adeguato per le Vostre realtà aziendali chiamate i nostri uffici o inviateci una mail, trovate le informazioi qui in basso.

Etichette:



valutazione rischio stress lavoro correlato

La cds service offre consulenza per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, nuovo obbligo legislativo introdotto dal d.lgs 81/08 Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro che non effettua una valutazione dei rischi adeguata è sanzionato con una multa da 5000 a 15000 euro o da 2 a 4 mesi di arresto.
I nostri tecnici sono esperti del settore sicurezza sul lavoro dal 1994, per richiedere un preventivo gratuito vi invitiamo a contattare gli uffici allo 069968439 o a inviare una mail a info@cdsservice.it , la nostra consulenza è disponibile in tutta italia.

Etichette:



correttivo d.lgs 106/09

Pubblicato il nuovo decreto correttivo 106/09 che ha apportato le modifiche al d.lgs 81/08 teso unico per la sicurezza . Per richiedere il testo in maniera integrale vi invitiamo ad inviare una mail a info@cdsservice.it , sul nuovo sito dell'associazione nazionale formatori sicurezza sul lavoro è possibile visualizzare le modifiche articolo per articolo.
La nostra azienda offre consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro dal 1994 , richiedi un preventivo per l'adeguamento allo 069968439 dal lunedì al venerdì dlle 8 alle 19.

Etichette:



corso preposto

Attivato il nuovo corso online per i dirigenti e preposti pubblicato sul portale online Tutt626.it che è la piattaforma e-learning della cds service 81 srl azienda di consulenza e formazione per il d.lgs 81/08.
Il corso di formazione per il preposto è erogato secondo il comma 12 dell'articolo 37 del decreto legislativo n°81 del 2008 in collaborazione con organismo paritetico.
Per ricevere maggiori informazioni sul corso vi invitiamo a contattare gli uffici allo 069968439 o a inviare una mail a info@cdsservice.it
ARGOMENTI DEL CORSO PREPOSTO:
I Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
La definizione e individuazione dei fattori di rischio;
La valutazione dei rischi;
L' individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
L'informazione in merito alla vigente legislazione in materia e in relazione a quanto stabilito dall' art. 36 del D.Lgs 81/08;
nozioni antincendio;
nozioni di primo intervento;
approfondimento rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Etichette:

lunedì 21 settembre 2009



Consulente sicurezza

Nuovo sito dedicato alla consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/08 creato dalla cds service, sito molto semplice e chiaro, nel sito del consulente sicurezza troviamo la prima pagina dedcata ai servizi offerti dall'azienda come la consulenza per l'adeguamento al d.lgs 81/08 comprensiva di corsi sicurezza sul lavoro e relazioni tecniche come la valutazione dei rischi o la nomina dell'rspp il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tutte cose che sono obbligatorie per essere in regola con la normativa vigente.
Per ricevere informazioni gratuite vi invitiamo a contattare un consulente allo 069968439 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.
Il correttivo al testo unico d.lgs 106/09 ha approtato alcune modifiche al d.lgs 81/08 , i nostr tecnici e i nostri docenti sono già esperti in tutte le modifiche effettuate grazie al seminario tenuto dall'efei e l'anfos , l'associazione nazionale formatori sicurezza sul lavoro sul correttivo del testo unico 81 del 2008.

Etichette:

mercoledì 13 maggio 2009



proroga al 16 agosto dgli adempimenti

L'approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs.Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all'originario D.Lgs. 81/2008. La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi.La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l'approvazione definitiva dello schema al 16 agosto, ma nulla è stato previsto per un'eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche.

Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di:

  • Comunicazione all'Inail o all'Ipsema (per i lavori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, ad esclusione di quello dell'evento;
  • Divieto di visite mediche obbligatorio "preassuntive" da parte del medico competente;
  • Valutazione dello stress da lavoro correlato;
  • Data certa sul nuovo documento di valutazione dei rischi.

Fonte: Sole24ore.it

mercoledì 1 aprile 2009



le nuove regole

Sicurezza sul lavoro, si cambia: ecco le nuove regole
Se ancora non avete regolarizzato la vostra azienda al d.lgs 81/08 potrete contattare i nostri uffici allo 069968439 e richiedere un preventivo gratuito, i nostri prezzi per l'adeguamento al testo unico per la sicurezza sono molto competitivi e operiamo su tutto il territorio nazionale.
La cds service rimane a vostra disposizione dal lunedì al venrdì dalle 8 alle 19 allo 069968439 o inviate una mail a info@cdsservice.it
Rimane l'arresto, cambiano le sanzioni. Approvato ieri in Consiglio dei ministri il decreto legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel documento di valutazione di rischio a cura dell'azienda dovranno essere inserite anche le forme di lavori ''precario, interinale e a termine''. Il testo sarà ora sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e al parere delle commissioni parlamentari competenti
ROMA - È stato approvato ieri in Consiglio dei ministri il decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le finalità dichiarate dal governo: raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del Testo unico e migliorare le regole sulla sicurezza in un'ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo. Particolarmente rilevante - e oggetto di acceso dibattito in queste settimane - la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Nel testo del decreto legislativo si legge: si puniscono "con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte, 'proporzionando' le sanzioni e tenendo conto del rischio di impresa".
L'arresto resta come prima, ma cambia il sistema delle sanzioni pecuniarie, ha commentato il ministro del Welfare Maurizio Sacconi al termine del Consiglio dei ministri, precisando che il governo è intervenuto solo per meglio definire i confini tra sanzione penale e amministrativa. Se per l'arresto "rimane l'impianto che c'era prima" - ha detto Sacconi - per la pena pecuniaria si è seguito "un criterio ragionevole", quello cioè di prendere come base i valori fissati nella legge 626 del '94 e aumentarli del 50%, con il risultato che, rispetto alla normativa attuale, la sanzione "qualche volta è di più, qualche volta di meno".
Un'altra novità è poi rappresentata dell'introduzione di una sorta di "scala mobile, un meccanismo automatico di adeguamento". Nel decreto legislativo vengono estese alcune protezioni ai lavoratori precari, ha riferito Sacconi, che ha spiegato che nel documento di valutazione di rischio a cura dell'azienda dovranno essere inserite anche le forme di lavori ''precario, interinale e a termine'' perché si tratta di lavoratori esposti a ''maggior rischio''. Sacconi ha poi contestato l'idea che "più c'è sanzione e più c'è sicurezza", perché "se è vero che l'insufficienza delle sanzioni può determinare insufficienza di deterrenza", è anche vero che "sopra una certa soglia" la sanzione rischia di tradursi in una "attenzione solo sugli aspetti formalistici e in una disattenzione su quelli sostanziali".
"L'arresto - ha sottolineato - rimane come unica sanzione nel caso di alcune violazioni non solo sostanziali ma anche significative dal punto di vista sostanziale". In altri termini, "i casi di arresto esclusivo restano gli stessi", anche se in "pochissimi casi" di violazioni solo formali (ora c'è l'arresto in alternativa all'ammenda) si è optato per la sanzione amministrativa. Quanto alla pena pecuniaria, il criterio è quello di mantenere la sanzione su un piano penale nel caso di "violazione solo sostanziale", derubricandola in amministrativa se la violazione "è solo formale". Insomma, il governo - ha sintetizzato il ministro del Welfare - ha definito con più rigore i confini tra sanzione amministrativa e penale. Dopo la prima lettura in Consiglio dei ministri il testo andrà alla Conferenza Stato Regioni e poi alle commissioni parlamentari competenti. "Arricchirò l'iter con la consultazione delle parti sociali" ha promesso Sacconi. "Confido in una larghissima condivisione" ha sottolineato poi, spiegando di aver già cercato questa condivisione e assicurando che la cercherà ancora durante l'intero iter del provvedimento.
(28 marzo 2009)
Fonte:http://www.superabile.it

Etichette:

mercoledì 18 marzo 2009



Proroga comunicazione INAIL del nominativo dell'RLS al 16/05

Proroga comunicazione INAIL del nominativo dell'RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al 16/05
CIRCOLARE INAIL n. 11 del 12/3/2009
Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione
Documento: Circolare n. 11 del 12 marzo 2009
Oggetto: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi1.
Quadro Normativo . Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 18 :"Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" Art. 47 :"Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" Art. 55 :" Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente"
PREMESSA
Sentite la Direzione Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Precisazioni L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce: Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive. Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1). Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2°comma ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata.
TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'APPLICAZIONE DICHIRAZIONE RLS E MODALITA' DI INSERIMENTO.
Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL Le aziende o le amm inistrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:
1. collegarsi al sito www.inail.it ;
2. selezionare Registrazione ;
3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
4. inserire nell'apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1 L'INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Dichiarazione RLS.
Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS .
Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:
1. collegarsi al sito www.inail.it ;
2. selezionare Registrazione ;
3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda non soggetta all'assicurazione INAIL o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA". L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password. Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione "Ditte non INAIL" - "Anagrafica" (Nuova ditta) compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un numero di pin (4 cifre). Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto.
Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin. Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).
Consulenti del lavoro Quando il datore di lavoro decida di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l'inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l'incarico ad un Consulente del lavoro. In questo caso se il consulente del lavoro è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all'inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta ad INAIL, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto. Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra. Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codic e Cliente, si potra' selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:
UNITA' PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP
DATI ANAGRAFICI
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
CODICE FISCALE
COGNOME NOME
DATA INIZIO INCARICO
(ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine) Se ci sono più unità produttive la procedura consente l'attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera. Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per quanto riguarda l'inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l'accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende (Consulenti del Lavoro, ecc.). Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l'avvio iniziale e l'inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall'utenza principale. MODIFICA DEI DATI
Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione modifica . Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà essere riproposta.
SANZIONI
L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di ?. 500,00.
Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL: www.inail.it .
In considerazione dell'esigenza di normalizzazione delle comunicazioni e' necessario che coloro che prima dell'emanazione della presente circolare hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax, provvedano alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura on-line.
IL DIRETTORE GENERALE _____________________________1. Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, art. 18, comma 1, lettera aa).
Grazie al sito www.tutto626.it potrete anche voi frequentare il corso di formazione per rls ( attestato rilasciato da organismo paritetico ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 81/08 )
PER INFORMAZIONI 06/9968439 O INVIA UNA MAIL A info@cdsservice.it

Etichette:



L'art. 32 proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti:

L'art. 32 proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti:
Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1)
Data Certa del DVR (art. 28 comma 2)
Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 18 comma 1 lettera r)
Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a)
Inoltre stabilisce che:- all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».- all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2»
DEVI ANCORA ADEGUARTI AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA?
La Cds service offre Consulenza omincomprensiva di valutazione dei rischi e corsi di formazione per il personale da 300€ richiedi un preventivo allo 069968439 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 o invia una mail a info@cdsservice.it

Etichette:

venerdì 6 marzo 2009



corso rls organismo paritetico

Corso rls organizzato da organismo paritetico


Il corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS è organizzato in collaborazione con organismo paritetico ( efei ).C'è la possibilità di seguire il corso anche on line in modalità e-learning.Il costo del corso on line è di 200 euro + iva, per il corso online dovrete richiedere un preventivo a info@cdsservice.it o allo 069968439 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 dalle 14 alle 17.
I corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono organizzati da docenti esperti e qualificati.
La cds service inoltre offre corsi di formazione sicurezza sul lavoro d.lgs 81/08 per:
  • addetto antincendio
  • addetto primo soccorso
  • rspp datore di lavoro
  • formazione e informazione lavoratore
  • mulettista

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI CORSI CHIAMA LO 06/9968439 O INVIA UNA MAIL A info@cdsservice.it

Etichette: ,



organismo paritetico

Se cerchi un organismo paritetico che offre corsi di formazione per il personale in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/08 sei nel posto giusto!
La cds service eroga corsi di formazione organizzati da organismo paritetico come previsto dall'articolo 37 del d.lgs 81/08 ( testo unico per la sicurezza ) .
In particolare offre sia in aula che online:

Gli attestati rilasciati al termine del corso sono riconosciuti dagli organi di controllo e sono validi a tutti gli effetti di legge.

Richiedi maggiori informazioni allo 069968439 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 dalle 14 alle 17 o invia una mail a info@cdsservice.it

La cds service opera nel campo della formazione aziendale dal 1994 e mette a disposizione dei clienti i migliri mezzi come la piattaforma e-learning dove è possibile seguire i corsi senza spostarsi da casa o dall'ufficio.

Art 37 d.lgs 81/08 comma 12

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentantideve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cuiall'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non puo'comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Etichette:


RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI ALLO 06/9968439 O UTILIZZA IL FORM CONTATTI CLICCANDO QUI