L'art. 32 proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti:Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "
rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1)
Data Certa del DVR (art. 28 comma 2)
Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 18 comma 1 lettera r)
Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a)
Inoltre stabilisce che:- all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».- all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2»
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