Decreto Ministeriale
del 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto
dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1 "Oggetto - Campo
di applicazione"
Art. 2 "Valutazione dei
rischi di incendio"
Art. 3 "Misure
preventive, protettive e precauzionali di esercizio"
Art. 4 "Controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio"
Art. 5 "Gestione
dell'emergenza in caso di incendio"
Art. 6 "Designazione
degli addetti al servizio antincendio"
Art. 7 "Formazione degli
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell' emergenza"
Art. 8 "Disposizioni
transitorie e finali"
Art. 9 "Entrata in
vigore"
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
Allegato IX
Allegato X
Art. 1
"Oggetto Campo di applicazione"
1. Il presente decreto stabilisce, in
attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed
indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di
ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle
attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei
cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e
per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione
ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli
articoli 6 e 7.
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Art. 2
"Valutazione dei rischi di incendio"
1. La valutazione dei rischi di incendio
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del
documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono
altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore
di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio
può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei
rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e,
se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle
seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
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Art. 3
"Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio"
1. All'esito della valutazione dei rischi
di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza
di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di
emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo
33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza
in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida
segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e
delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio
in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di
protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato
VII.
2. Per le attività soggette al controllo
da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si
applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
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Art. 4
"Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio"
1. Gli interventi di manutenzione ed i
controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati
nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di
dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.
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Art. 5
"Gestione dell'emergenza in caso di incendio"
1. All'esito della valutazione dei rischi
d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità
ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui
all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati
meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di
emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio.
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Art. 6
"Designazione degli addetti al servizio antincendio"
1. All'esito della valutazione dei rischi
d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti
dall'articolo 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono
frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del
comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X,
devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al
comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che
l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita
attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3
della legge 28 novembre 1996, 609.
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Art. 7
"Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell' emergenza"
1. I datori di lavoro assicurano la
formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell' emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
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Art. 8
"Disposizioni transitorie e finali"
1. Fatte salve le disposizioni
dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od
utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del presente
decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da
utilizzare in caso di emergenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione
degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 9
"Entrata in vigore"
1. Il presente decreto entra in vigore
sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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