L'approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs.Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all'originario D.Lgs. 81/2008. La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi.La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l'approvazione definitiva dello schema al 16 agosto, ma nulla è stato previsto per un'eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche.
Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di:
- Comunicazione all'Inail o all'Ipsema (per i lavori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, ad esclusione di quello dell'evento;
- Divieto di visite mediche obbligatorio "preassuntive" da parte del medico competente;
- Valutazione dello stress da lavoro correlato;
- Data certa sul nuovo documento di valutazione dei rischi.
Fonte: Sole24ore.it