1.Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2.Le attività' di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3.La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4.Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi .
Per richiedere un preventivo per il
documento per la valutazione dei rischi vi invitiamo a contattare lo 069968439 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 dalle 14 alle 17 .La consulenza è disponibile in tutta Italia.
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