È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il DL n. 207 del 30 dicembre 2008, il Milleproroghe che differisce alcuni termini previsti dal Dlgs 81/2008
Testo Unico della sicurezza sul lavoro.
L' art. 32 del DL 207/2008 proroga al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a :
- alla comunicazione all’Inail o all’Ipsema degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
Non è stato invece confermato il rinvio al 30 giugno 2009 dell’obbligo per i datori di lavoro di predisporre entro il 1° gennaio 2009 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) previsto dall’art. 28 del Dlgs 81/2008.
È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
PER PREVENTIVI E INFO 06/9968439 lun-ven 8/17 Cds servie s.r.l. Anguillara S. ( Roma ).
articolo 32 del Milleproroghe
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009. Il comma 1 – si legge nella relazione illustrativa del Decreto Legge – è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale già è stato previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009). Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 – è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009.
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