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TEL 06/9968439 cds service s.r.l. consulenza e formazione per la sicurezza.Documento valutazione rischi e corsi obbligatori per il testo unico sicurezza d.lgs 81/08

mercoledì 1 aprile 2009



le nuove regole

Sicurezza sul lavoro, si cambia: ecco le nuove regole
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Rimane l'arresto, cambiano le sanzioni. Approvato ieri in Consiglio dei ministri il decreto legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel documento di valutazione di rischio a cura dell'azienda dovranno essere inserite anche le forme di lavori ''precario, interinale e a termine''. Il testo sarà ora sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e al parere delle commissioni parlamentari competenti
ROMA - È stato approvato ieri in Consiglio dei ministri il decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le finalità dichiarate dal governo: raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del Testo unico e migliorare le regole sulla sicurezza in un'ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo. Particolarmente rilevante - e oggetto di acceso dibattito in queste settimane - la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Nel testo del decreto legislativo si legge: si puniscono "con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte, 'proporzionando' le sanzioni e tenendo conto del rischio di impresa".
L'arresto resta come prima, ma cambia il sistema delle sanzioni pecuniarie, ha commentato il ministro del Welfare Maurizio Sacconi al termine del Consiglio dei ministri, precisando che il governo è intervenuto solo per meglio definire i confini tra sanzione penale e amministrativa. Se per l'arresto "rimane l'impianto che c'era prima" - ha detto Sacconi - per la pena pecuniaria si è seguito "un criterio ragionevole", quello cioè di prendere come base i valori fissati nella legge 626 del '94 e aumentarli del 50%, con il risultato che, rispetto alla normativa attuale, la sanzione "qualche volta è di più, qualche volta di meno".
Un'altra novità è poi rappresentata dell'introduzione di una sorta di "scala mobile, un meccanismo automatico di adeguamento". Nel decreto legislativo vengono estese alcune protezioni ai lavoratori precari, ha riferito Sacconi, che ha spiegato che nel documento di valutazione di rischio a cura dell'azienda dovranno essere inserite anche le forme di lavori ''precario, interinale e a termine'' perché si tratta di lavoratori esposti a ''maggior rischio''. Sacconi ha poi contestato l'idea che "più c'è sanzione e più c'è sicurezza", perché "se è vero che l'insufficienza delle sanzioni può determinare insufficienza di deterrenza", è anche vero che "sopra una certa soglia" la sanzione rischia di tradursi in una "attenzione solo sugli aspetti formalistici e in una disattenzione su quelli sostanziali".
"L'arresto - ha sottolineato - rimane come unica sanzione nel caso di alcune violazioni non solo sostanziali ma anche significative dal punto di vista sostanziale". In altri termini, "i casi di arresto esclusivo restano gli stessi", anche se in "pochissimi casi" di violazioni solo formali (ora c'è l'arresto in alternativa all'ammenda) si è optato per la sanzione amministrativa. Quanto alla pena pecuniaria, il criterio è quello di mantenere la sanzione su un piano penale nel caso di "violazione solo sostanziale", derubricandola in amministrativa se la violazione "è solo formale". Insomma, il governo - ha sintetizzato il ministro del Welfare - ha definito con più rigore i confini tra sanzione amministrativa e penale. Dopo la prima lettura in Consiglio dei ministri il testo andrà alla Conferenza Stato Regioni e poi alle commissioni parlamentari competenti. "Arricchirò l'iter con la consultazione delle parti sociali" ha promesso Sacconi. "Confido in una larghissima condivisione" ha sottolineato poi, spiegando di aver già cercato questa condivisione e assicurando che la cercherà ancora durante l'intero iter del provvedimento.
(28 marzo 2009)
Fonte:http://www.superabile.it

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sabato 24 gennaio 2009



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Riportiamo di seguito i principali adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Aggiornamento del documento della valutazione dei rischi entro il 1 giugno 2009
  • Il medico competente e la sorveglianza sanitaria: gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato del d.lgs 81/08 3 lettera a) e quest'ultima deve essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
  • Con il testo unico sicurezza entrano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, (Valutazione dei Rischi, aggiornamento e POS). La valutazione dei rischi dovrà tenere conto dei problemi legati allo stress lavoro correlato, la valutazione del rischio intefrerenze ed il rischio per le lavoratrici gestanti.
  • Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL annualmente il nominativo del RLS e in caso di mancata nomina va comunque inviato a l'inail una comunicazione della mancata nomina dell'rls il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.L'inail assegnerà all'azienda un RLST un rappresentante territoriale e l'azienda dovrà versare la quota pari a due ore anno per ogni lavoratore assunto.
  • Non è più necessario inviare la nomina alla ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.).La nomina dovrà risultare da documentazione aziendale e deve essere allegata al doumento per la valutazione dei rischi.

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